Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.2349 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
   a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
   b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;
   c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
   d) all'articolo 6 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “capitali” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e nazionale”;
    2) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato”;
    3) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1o marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”»;
   e) all'articolo 78, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 dopo la parola: «attività» sono aggiunte le seguenti: «di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.550 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.