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Proposta di modifica n. 1.2332 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)

  1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023,».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.