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Proposta di modifica n. 1.2323 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Contributo di sostegno in favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, partite iva, piccole e medie imprese, attività commerciali di vicinato e botteghe storiche costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le partite IVA, le piccole e medie imprese, le attività commerciali di vicinato e le botteghe storiche che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultino maggiormente colpite dal punto di vista economico è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 207 pari all'80 per cento dei ricavi mancati in ragione del periodo di totale o parziale chiusura.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 3 affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
  3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi del citato decreto-legge n. 23 del 2020.