presentato il 23/12/2020 in Assemblea della Camera da Sestino GIACOMONI (FI) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/12/20
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
Art. 207-bis.
(Contributo di sostegno in favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, partite iva, piccole e medie imprese, attività commerciali di vicinato e botteghe storiche costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le partite IVA, le piccole e medie imprese, le attività commerciali di vicinato e le botteghe storiche che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultino maggiormente colpite dal punto di vista economico è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 207 pari all'80 per cento dei ricavi mancati in ragione del periodo di totale o parziale chiusura.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 3 affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi del citato decreto-legge n. 23 del 2020.