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Proposta di modifica n. 1.2280 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 modificare come segue:
    1) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
    2) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;
    3) infine, sono soppresse le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

  2. Alla lettera b-bis), comma 1, dell'articolo 164, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
  3. All'articolo 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
    «2-bis) La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164, rispetto a quella normale del settore. La misura stessa è elevata fino a tre volte per i veicoli commerciali e due volte per le autovetture ad uso strumentale d'impresa, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione».

  4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».