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Proposta di modifica n. 1.2243 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Tassa concessione governativa Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)

  1. Al fine di sostenere i cacciatori interessati dalle misure restrittive, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19» caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, per l'anno 2021 la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dovuta per la Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, è ridotta da 168 euro a 90 euro a titolo di risarcimento delle giornate di caccia non effettuate nell'anno 2020 a seguito delle suddette misure restrittive.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.