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Proposta di modifica n. 1.2232 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

  1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.
  2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
  3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.