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Proposta di modifica n. 1.2215 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Fondo ristoro in favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso)

  1. Ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.
  2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020 denominato «Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi», finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.