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Proposta di modifica n. 1.2213 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.