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Proposta di modifica n. 1.2128 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo infrastrutture comunicazioni mobili)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione di torri per le comunicazioni mobili per la copertura delle aree non servite e facilitare la cooperazione degli operatori infrastrutturali nelle restanti zone prive di copertura.
  2. I finanziamenti possono essere utilizzati per la pianificazione, la costruzione, la messa in esercizio di nuove torri e comprende la realizzazione delle vie di accesso, il cablaggio e il collegamento all'alimentazione elettrica, i condotti con fibra non accesa.
  3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario per la realizzazione delle opere nonché per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1.