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Proposta di modifica n. 1.2118 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
   c) al comma 189, sostituire le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» con le seguenti: «50 per cento del costo», e le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
   d) al comma 191, sono apportare le seguenti modifiche:
    1) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti «in unica soluzione»;
    2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.