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Proposta di modifica n. 1.2103 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;
   b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».