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Proposta di modifica n. 1.2086 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:
  «199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.