Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.2067 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022.