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Proposta di modifica n. 1.2048 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti 15 per cento e al comma 5sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 15 per cento.
   Ai relativi oneri derivanti, pari a 2.000 milioni di euro per il 2021, 3.500 milioni di euro per il 2022, 2.500 milioni di euro per il 2023, 700 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 si provvede:
  1. per il 2021 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante riduzione di 300 milioni degli importi previsti all'articolo 209

  2. per il 2022 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante l'incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate par a 1.800 milioni di euro
  3. per il 2023 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante l'incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate par a 800 milioni di euro
  4. per il 2024 mediante riduzione pari a 700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
  5. per il 2025 mediante riduzione pari a 200 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.