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Proposta di modifica n. 1.1999 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «maggiore armonizzazione del trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e previdenziale»;
   b) dopo le parole «120 milioni di euro nell'anno 2021,» la parola «e» è soppressa;
   c) dopo le parole «165 milioni di euro» la parola «annui» è soppressa e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.