presentato il 23/12/2020 in Assemblea della Camera da Maria TRIPODI (FI) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 1.1998
testo emendamento del 23/12/20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 167-bis.
1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «maggiore armonizzazione del trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e previdenziale»;
b) dopo le parole «120 milioni di euro nell'anno 2021,» la parola «e» è soppressa;
c) dopo le parole «165 milioni di euro» la parola «annui» è soppressa e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.