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Proposta di modifica n. 1.1997 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 220 per cento»;
   b) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
   Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
   Per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organizzative organiche di Forze Speciali, l'indennità supplementare mensile per operatore di Forze speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, n.171, è fissata nella misura lorda di 250 euro.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.