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Proposta di modifica n. 1.1981 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, si autorizza il Ministro della difesa, con proprio decreto, a ricorrere anche a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento degli appartenenti a tutte le Forze armate e Forze di Polizia in posizione ausiliaria e riserva.

  1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, ed ogni altra articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, al ricorso al personale volontario con specifiche professionalità, compresi i pensionati non ultra settantacinquenni, per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, ritenute strategiche per garantire il funzionamento delle articolazioni dello Stato, i trasporti, le produzioni ritenute indispensabili all'interesse nazionale.
  1-quater. Dai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.