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Proposta di modifica n. 1.1974 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. Al fine di incrementare i servizi di sicurezza per gli agenti di polizia penitenziaria impegnati a fronteggiare le agitazioni all'interno degli istituti penitenziari, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
   2. Con uno o più decreti del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»