Proposta di modifica n. 1.1959 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
   1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»