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Proposta di modifica n. 1.1942 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Per potenziare le competenze digitali delle studentesse e degli studenti e colmare il gap evidenziato dall'emergenza da Covid-19 nell'utilizzo delle tecnologie digitali quale strumento didattico innovativo, al fine di introdurre metodologie didattiche basate sulle nuove tecnologie digitali è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro dal 2021 al 2023 finalizzata alla formazione del personale per il potenziamento e la diffusione di metodologie didattiche innovative e sviluppo della cultura digitale dell'insegnamento.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero dell'istruzione predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'adozione di metodologie didattiche basate sulle tecnologie digitali nelle scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle competenze.
  3. La formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 2021, comprende attività di formazione specifiche sull'innovazione didattica basata sulla tecnologia digitale.
  4. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano al piano straordinario di cui al comma 2.
  5. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in articolo valutati in 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede: per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; per il 2023 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.