Proposta di modifica n. 1.1929 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Conseguentemente sui posti di docenza della scuola dell'infanzia previsti all'articolo 1 comma 8 è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali.

  8-ter. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 8-bis, possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8-quater. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 8-bis è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
  8-quinquies. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al comma 8-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159