Proposta di modifica n. 1.1923 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. 1. All'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole: «fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo», e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto-legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni per l'anno 2021 e 36 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.