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Proposta di modifica n. 1.1897 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Assunzione personale servizio fitosanitari)

  1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.