Proposta di modifica n. 1.1892 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  All'articolo 162 premettere il seguente:
  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre, n. 126, dopo le parole: «nei crateri» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2002,»;

  Conseguentemente al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:, a 31,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 1,2 milioni per l'anno 2021 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.