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Proposta di modifica n. 1.1820 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Applicazione aliquota imposta sul valore aggiunto per opere pubbliche)

  1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il quinquennio 2020-2025, tutte le opere di realizzazione, recupero, ovvero di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di opere pubbliche è assoggettata ad aliquota agevolata di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nn. 127-quinquies) e 127-septies.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.