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Proposta di modifica n. 1.1794 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 10 per cento, l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in via del tutto eccezionale, anche ai soggetti vaccinati entro il 31 dicembre 2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalle Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefici della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinate le modalità di erogazione degli indennizzi di cui al presente comma nonché le modalità di presentazione delle domande.