presentato il 23/12/2020 in Assemblea della Camera da Alex BAZZARO (Lega) e altri 22 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/12/20
Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)
1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 29.