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Proposta di modifica n. 1.1718 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto di lavori sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi riferiti all'organizzazione del cantiere anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.