presentato il 23/12/2020 in Assemblea della Camera da Massimo BITONCI (Lega) e altri 17 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/12/20
Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:
Art. 143-bis.
(Estinzione mutui enti locali)
1. Al fine di garantite la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, in considerazione delle perdite di gettito derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare l'estinzione dei mutui degli enti locali maturati al 31 dicembre 2020, anche mediante accollo o rifinanziamento con emissioni annuali di titoli di Stato.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione dei mutui maturati dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2020. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero medesimo definisce, con proprio provvedimento, una graduatoria per l'estinzione dei medesimi mutui sulla base dei seguenti criteri:
a) perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie registrata da ciascun ente locale nell'esercizio 2020, con particolare riguardo per le perdite derivanti da provvedimenti di interruzione dei servizi e di non debenza adottati in ragione dell'emergenza sanitaria e socio-economica da COVID-19;
b) minori spese direttamente o indirettamente legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
c) maggiori spese derivanti dall'adozione di provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19;
d) arco temporale di efficacia delle misure restrittive adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per contenere il contagio da COVID-19.
3. Nel provvedimento di cui al comma 2, secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce altresì un cronoprogramma, di durata decennale, dal 2021 al 2031, per procedere all'estinzione di cui al comma 1.
4. L'estinzione di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti limiti di spesa annuali:
1) quanto al 2021: 2.320 milioni di euro;
2) quanto al 2022: 1.605 milioni di euro;
3) quanto al 2023: 1635 milioni di euro;
4) quanto al 2024: 965 milioni di euro;
5) quanto al 2025: 965 milioni di euro;
6) quanto al 2026: 965 milioni di euro;
7) quanto al 2027: 965 milioni di euro;
8) quanto al 2028: 965 milioni di euro;
9) quanto al 2029: 965 milioni di euro;
10) quanto al 2030: 965 milioni di euro;
11) quanto al 2031: 965 milioni di euro.
Conseguentemente:
all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 856,5 milioni di euro per l'anno 2021;
all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
sopprimere l'articolo 68, comma 1, primo periodo;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –100.000.000;
2022: –100.000.000;
2023: –100.000.000;
alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2021: –100.000.000;
2022: –20.000.000;
2023: –20.000.000;
alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2022: –50.000.000;
2023: –50.000.000;
alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2022: –23.500.000;
2023: –30.000.000.