Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1661 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Contributo all'acquisto di pneumatici)

  1. Al fine di prevenire illeciti nella vendita di pneumatici nuovi o usati e conseguentemente nella gestione di pneumatici fuori uso, favorendo anche benefici ambientali in termini di recupero e riciclo, e incentivando l'acquisto di pneumatici per autoveicoli ad uso privato e rivenditori presso centri autorizzati alla vendita e al ritiro di pneumatici usati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a riconoscere un contributo economico per le spese sostenute da soggetti privati non titolari di partita IVA, per l'acquisto di pneumatici nuovi o usati presso centri e rivenditori autorizzati, fino ad un valore massimo di 100 euro l'anno per singolo autoveicolo.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.