presentato il 23/07/2018 in VI Finanze della Camera da Stefano FASSINA (Misto) e altri
status: Inammissibile
testo emendamento del 23/07/18
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Norme in materia di esecuzioni immobiliari).
1. L'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 è abrogato.
2. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «495. In qualsiasi momento anteriore alla vendita, ai sensi dell'articolo 534 e seguenti, 552, e 569 e comunque sino al termine previsto dall'articolo 567 n. 7, il debitore può chiedere di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignoratizio e dei creditori intervenuti.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma corrispondente ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati dai rispettivi atti di intervento, dedotte le somme già acquisite e giacenti nella procedura e quelle versate ai creditori successivamente al pignoramento.
La somma è depositata dal cancelliere presso un Istituto di credito indicato dal Giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione, sentite le parti.
Il Giudice, con l'ordinanza che ammette la sostituzione, impugnabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata da interessi legali.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi fino a sei rate mensili, può rimettersi in termini per una sola volta per il piano di pagamento purché versi l'intero importo scaduto entro i 30 giorni successivi all'ultimo rateo. In difetto la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.
L'istanza può essere avanzata solo una volta, a pena di inammissibilità».
3. L'articolo 532 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
«532. Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.
Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni di attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, all'esito infruttuoso dei quali, la vendita deve essere sospesa per un periodo non inferiore a 12 mesi prima di poter tentare ulteriori esperimenti d'asta.
Il valore dell'immobile, che ha già subito tre ribassi consecutivi in quanto non sono pervenute offerte d'acquisto, resterà invariato negli ulteriori esperimenti d'asta sino alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della stessa.
Il giudice fissa inoltre le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
Individua altresì i criteri per determinare i ribassi per ogni vendita fissata, prevedendo che gli stessi non possano in ogni caso essere superiori al dieci per cento rispetto al precedente esperimento d'asta.
Quando gli atti sono restituiti in cancelleria, il giudice se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.».
4. L'articolo 504 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il ricavato dalla procedura raggiunge l'importo delle spese e dei crediti precisati ai sensi dell'articolo 569 c.p.c.
5. I commi 3 e 5 dell'articolo 615 del codice di procedura civile sono abrogati.
6. Il primo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il Tribunale entro 5 giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice avente le stesse funzioni, ma differente da quello che ha emanato il provvedimento impugnato, e indica il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, adottando nei casi urgenti i provvedimenti opportuni».
7. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 231/2007 aggiungere in fine, la seguente lettera: « e) I professionisti nominati ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., svolgenti attività di delega alle operazioni di vendita mobiliare ed immobiliare per conto del Tribunale competente».
8. L'articolo 20, comma 7, della legge 44/1999 è sostituito dal seguente: 7. Il Magistrato competente a delibare sull'istanza di sospensione dei termini è il Pubblico Ministero presso il Tribunale ove è stata presentata la denuncia.
Al momento della presentazione dell'istanza di accesso al fondo per le vittime di usura e/o estorsione, il Sostituto Procuratore della Repubblica, notiziato dall'Ufficio Territoriale del Governo o dal querelante, dispone con proprio provvedimento l'immediata sospensione per giorni 300 (trecento) di tutti le espropriazioni esecutive subite, dell'istante e di anni 3 (tre) per le relative scadenze fiscali.
Detto provvedimento non è di natura discrezionale ma legato inscindibilmente alla richiesta di concessione del mutuo senza interessi e alla pendenza delle indagini.
Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto del provvedimento del Pubblico Ministero, con ordinanza non impugnabile dispone la sospensione delle predette procedure, ai sensi dell'articolo 623 c.p.c.
Qualora, nel termine di giorni 300 dalla concessione della sospensione, le indagini preliminari siano ancora in corso, il Sostituto Procuratore, ex officio o su istanza del querelante, dispone la proroga della sospensione per ulteriori giorni 300 (trecento).
Detto termine è ulteriormente prorogabile sino all'esito del giudizio avente ad oggetto le condotte delittuose prospettate in querela.
In caso di richiesta di archiviazione, il Giudice delle Indagini Preliminari, sussistendone gravi motivi d'urgenza ed i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, restituendo il fascicolo al Pubblico Ministero per il supplemento d'indagine, disponendo eventualmente proroga della sospensione per giorni 300, qualora detto termine dovesse concludersi in data anteriore alla scadenza naturale dell'integrazione probatoria ordinata.