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Proposta di modifica n. 1.1637 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione programmi previsti dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.

  9-ter. Anche al fine di favorire un'adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  9-quater. Al decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 e alla legge 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della legge 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:
   a) All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole: «al rispettivo albo» sono aggiunte le seguenti: «. Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».
   b) All'articolo 2, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» sono aggiunte le seguenti: «Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.