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Proposta di modifica n. 1.1627 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2021, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.