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Proposta di modifica n. 1.1548 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso e i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di almeno un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti. .

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000;
   2023: –2.000.000.