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Proposta di modifica n. 1.1525 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1o gennaio 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2021: – 40.000.000.