Proposta di modifica n. 1.1480 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  All'articolo 102, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 796 milioni di euro per l'anno 2021, 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.