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Proposta di modifica n. 1.1466 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)

  1. A decorrere dal mese di gennaio 2021 e sino al mese di dicembre 2021, per i titolari di strutture ricettive nonché di consumo e somministrazione di bevande, è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso i ristoranti, gli alberghi e i locali di somministrazione.
  2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.