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Proposta di modifica n. 1.1465 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Credito di imposta per le imprese radiofoniche)

  1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per gli investimenti in beni strumentali per supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.