presentato il 23/12/2020 in Assemblea della Camera da Guido GUIDESI (Lega) e altri 21 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/12/20
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.