Proposta di modifica n. 1.1429 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Destinazione transitoria dell'imposta di soggiorno)

  1. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno istituito un'imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.