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Proposta di modifica n. 1.1419 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:
  «683-bis Le amministrazioni concedenti, ivi incluse le Autorità di sistema portuale, provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».