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Proposta di modifica n. 1.1408 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;
   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;
   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alla lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria e la riduzione del canone di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.