Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1401 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ampliamento dell'applicazione dell'esenzione IMU per l'anno 2021)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora le attività economiche ivi esercitate abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del volume di affari superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
  2. Le misure in materia di esenzione o riduzione dell'imposta municipale propria (IMU), previste dai decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, nonché dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal presente articolo, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'immobile sia anche soggetto passivo dell'imposta o l'immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51 per cento al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.