Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1395 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;
   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;
   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;
   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;
   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – « Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;
   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;
   l) dispositivi per il pagamento elettronico;
   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.