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Proposta di modifica n. 1.1394 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito – con modificazioni – dalla legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate o destinate ad altra finalità alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 209.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito – con modificazioni – dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:
   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.».