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Proposta di modifica n. 1.1385 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;
   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile., inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;
   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».