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Proposta di modifica n. 1.1369 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.