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Proposta di modifica n. 1.1364 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, al comma 1, sostituire le parole: «30 contributi giornalieri» con le seguenti: «15 contributi giornalieri».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridefinire proporzionalmente l'accesso alla misura.