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Proposta di modifica n. 1.1260 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:
   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.