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Proposta di modifica n. 1.1235 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
    2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:
  “5-sexies. 1 La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata nell'anno 2021 da parte degli atenei che, fermi restando i limiti delle facoltà assunzionali, hanno, in tale anno, le corrispondenti disponibilità di bilancio”».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 495 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.